VALENTINI V. – Il caso Taricco e l’illusionismo prospettico della Consulta*

Abstract

Sommario: 1. Il senso del monologo costituzionale.- 2. Tre snodi e una pietra tombale.- 3. Prove tecnico-tattiche di piradimismo in forma circolare.- 3.1. Finzioni e finte.- 3.2. Giochi di prestigio e funambolismi. – 4. Dribbling o precomprensione? A proposito del preteso silenzio in punto di riserva di legge.
1. Il senso del monologo costituzionale
La sensazione che coglie il lettore già dai primi paragrafi, è che la breve ma affilatissima ordinanza n. 24/2017, con cui la Consulta ha chiesto all’interprete eurounitario di reiterpretarsi – o meglio, di ricalibrare l’output del settembre 2015 ; la sensazione, dicevamo, è che quel provvedimento, di davvero dialogico, abbia solo il lessico e la veste formale: quella di un rinvio pregiudiziale, anziché di una brusca sentenza-estoppel .
Come dire: si rinvia per rinviare il conflitto. Ma non per guadagnar tempo , nient’affatto: per dare alla Corte di Giustizia l’opportunità di tornare a più miti consigli .
L’antefatto è noto agli addetti ai lavori.
La CGUE, interrogata dal GUP di Cuneo, dopo avere rilevato la tensione fra l’art. 325, parr. 1 (obbligo di combattere le attività lesive degli interessi finanziari UE con misure effettive) e 2 (obbligo di assimilare la tutela degli interessi finanziari UE a quella dei corrispondenti interessi domestici), TFUE e la disciplina domestica sull’interruzione della prescrizione ex artt. 160, 161 c.p., onerava il giudice nazionale dell’obbligo di disapplicare quest’ultima là dove generasse l’impunità di frodi “gravi” in un “numero considerevole di casi”: così colpendo fatti che, in base alla disciplina interna, non sarebbero stati più punibili per decorrenza del termine prescrizionale. […]

The ordinance no. 24/2017, with which the It. Constitutional Court requested the EUCJ to clarify the meaning of the rule drawn in the “”Taricco case”, is a masterpiece of perceptual illusionism: because it dilutes the cruel picture of a conflict using reconciling trompes l’oil. In other words, the domestic Court formally suggests the EUCJ a new and shared approach to the counter-limits, but essentially annuls the margin of maneuver of the EU Court, clearly indicating the only acceptable solution. In concluding its picture, the It. Constitutional Court reaffirms the indissoluble link between national law and criminal justice, and emphasizes the inconsistency between continental systems and the judicial law making, especially when the latter involves in malam partem effects.