Taggato: uguaglianza

ANGELETTI S. – La questione del velo integrale torna a Strasburgo. Brevi considerazioni intorno a Dakir c. Belgique e Belcacemi et Oussar c. Belgique.

Abstract

Con le recenti sentenze Dakir c. Belgique e Belcacemi et Oussar c. Belgique, pronunciate dalla Seconda sezione della Corte europea dei diritti umani, i giudici di Strasburgo tornano sulla questione del velo integrale a non molta distanza dalla ben nota decisione S.A.S. v. France del luglio 2014. Le due controversie mostrano più di una somiglianza con il caso francese, a partire dai percorsi legislativi che hanno condotto prima la Francia nel 2010, subito dopo il Belgio (giugno 2011), a promulgare un divieto di comparire in luogo pubblico con il volto travisato, adducendo ragioni essenzialmente legate ai profili di sicurezza, al principio di eguaglianza tra uomini e donne e al rispetto del valore sociale della pacifica convivenza in un clima di apertura e di dialogo, compendiato nella formula del “vivre ensemble”. Forti analogie emergono anche nelle considerazioni con le quali le rispettive Corti costituzionali hanno avallato la scelta parlamentare sul piano costituzionale. Non sorprende, dunque, che le doglianze oggi introdotte di fronte a Strasburgo ripropongano (seppure in termini più sintetici) gli stessi nodi problematici e le stesse valutazioni poste all’attenzione dei giudici nel caso S.A.S. v. France. […]

In the recent cases Dakir c. Belgique and Belcacemi et Oussar c. Belgique, the European Court of Human Rights upheld the decision rendered in the well – known 2014 case, S.A.S. v. France, regarding the burqa/niqab ban in public spaces. Establishing that the 2011 Belgian law, sanctioning the wearing in public of a face-covering veil, is compatible with the limitations provided in Article 9 ECHR, the Strasbourg Court applied all the arguments seen in the French case.
Before else, the ruling relied on the criterion of “vivre ensemble”, conceived as a requisite value for social cohesion and respect for pluralism and which can be subsumed into the protection of “rights and freedoms of others” for the sake of being held legitimate under Article 9. It shall be argued that the principle of “living together” is too vague and ambiguous a tool to be used as a juridical reason to justify a limitation on individual freedoms, therefore leaving space for other, more meaningful means, like the (material) concept of public order
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ANGELETTI S. – Tra diritti religiosi dei genitori e rispetto dell’autonomia scolastica, quale spazio di tutela per il “best interest of the child”? Qualche considerazione alla luce del caso Osmanoğlu et Kocabaş c. Suisse.

Abstract

Con la decisione nel caso Osmanoğlu et Kocabaş c. Suisse la Corte europea dei diritti umani segna un importante passo in avanti nel riconoscimento dei diritti dei minori nelle questioni educative, una materia che da sempre costituisce un banco di prova impegnativo per le politiche statali e la cui complessità cresce in un contesto di pluralismo etnico, culturale e religioso. L’istruzione e l’educazione delle giovani generazioni coinvolgono più soggetti, portatori ciascuno di propri diritti e potenzialmente in conflitto con quelli altrui.

Un primo sguardo al diritto internazionale suggerisce di attribuire un ruolo di primo piano al diritto dei genitori di dare ai figli l’educazione più conforme ai propri convincimenti morali e religiosi. È questo l’obiettivo delle numerose disposizioni (art. 13 ICESCR; art. 18 ICCPR; art. 2, Primo Protocollo CEDU; art. 14 Carta dei diritti fondamentali UE) che impongono agli Stati di rispettare tale prerogativa nell’esercizio delle funzioni educative.

D’altro canto, ogni Stato gode di un legittimo interesse a promuovere, attraverso i progetti educativi scolastici, quei principi e valori che informano di sé le regole basilari della convivenza sociale, sancite nel dettato costituzionale e confermate dagli impegni assunti in ambito internazionale a tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
Al centro si situa l’interesse del minore, punto di incontro dell’esercizio delle libertà delle istituzioni familiari e pubbliche ma anche autonomo soggetto in formazione, titolare di un proprio diritto di libertà religiosa e di educazione. […]

The ECtHR case Osmanoğlu et Kocabaş c. Suisse deals with parents’ religious rights, school autonomy and children’s rights to education and equality. The Court declared that the refusal by the school authorities to grant two young Muslim girls an exemption from swimming classes, for religious reasons (the classes are mixed until the age of puberty) does not violate their parents’ freedom of religion. The refusal was found legitimate on the grounds that sport activities in primary schools are designed to foster social inclusion and integration of pupils and, in so doing, the school authorities had exercised their rights to freely apply internal educational rules and adopt their own curricula. It will be assumed here that, from an international human rights perspective, the Court’s ruling complied with the legal standards provided by the Convention on the Rights of the Child, regarding equality between the sexes and non-discrimination in the matter of education. The refusal of the parents to let their daughters attend the swimming classes would have prejudiced their right to fully participate in school activities, without discrimination towards male students.

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