Autore: Rosella Alunni

SARTARELLI S. – Il delitto di tortura tra testo normativo “problematico” e formante giurisprudenziale “derivato”

Abstract

SOMMARIO: 1. Breve premessa. – 2. Il parametro di riferimento dell’art. 3 Cedu. – 3. Il possibile apporto della giurisprudenza nostrana.

  1. Breve premessa. – Che la legge n. 110/2017 istitutiva del delitto di tortura italiano fosse, da parte del nostro ordinamento, un “atto dovuto”, nessuno ne dubita. La mancanza di una tutela penale ad hoc per tale tipologia di condotte era, infatti, sotto gli occhi di tutti, oltre che rimarcata in più occasioni dagli organismi internazionali più autorevoli. Quello di cui si è dubitato, all’indomani dell’entrata in vigore della sopracitata legge, è stato della sua capacità di colmare, adeguatamente, quel vuoto di tutela ormai divenuto intollerabile .

Le perplessità suscitate dal testo del nuovo art. 613bis c.p. sono state molteplici e senza dubbio, «testualmente» fondate, tuttavia, tramite l’ausilio di una interpretazione, la più «Convenzionale» possibile, se ne potrebbe auspicare un loro cauto ridimensionamento.
D’altronde, il forte legame esistente tra il testo della norma incriminatrice di cui si tratta e l’attività giurisprudenziale della Corte EDU che della omonima Convenzione è, non solo immediato organo applicativo, ma anche, e per certi versi soprattutto, organo interpretativo, si ravvisa già nella stessa introduzione delle disposizioni penalistiche nostrane, la cui esistenza si deve sia alla (tardiva) esecuzione degli obblighi internazionali, sia (più efficacemente) alle condanne della Corte EDU inflitte all’Italia per la violazione dell’art. 3 Cedu. Come non menzionare la sentenza Cestaro c. Italia con cui la Corte di Strasburgo ha inferto all’Italia una sonora condanna, riscontrando la perpetrazione di veri e propri atti di tortura ad opera delle forze di polizia nella ormai nota e triste vicenda genovese. La Corte, con l’occasione, denunciava la necessità che l’Italia provvedesse al più presto ad introdurre una specifica norma incriminatrice “armata” di sanzione effettiva ed adeguata che fosse allineata alla definizione di tortura coniata in ambito internazionale. Non solo. Nella stessa pronuncia, si puntava il dito anche avverso l’effetto di impunità derivante dalla prescrizione, ciò che finiva per tradursi in una sorta di ulteriore ingiustizia patita dalle vittime .
[…]

If we consider that after more than thirty years since the ratification of the UN Convention on Torture of 1984, Italy has succeeded in carrying out the international obligations assumed only after the “ultimatum” launched by the Court of EDU in the Cestaro judgment is evident as the activities of the Court of Strasbourg played an important role in the “birth” of the torture crime in our penal code. The article focuses the possibility that the interpretive activity of art. 3 Cedu made by the same Court and also the internal jurisprudential activity carried out on homogeneous concepts to those contained in the art. 613bis c.p. can support a more reasonable interpretation of the legal text.

 

Copenhagen Declaration (12 and 13 April 2018)

Copenhagen Declaration

The High Level Conference meeting in Copenhagen on 12 and 13 April 2018 at the initiative of the Danish Chairmanship of the Committee of Ministers of the Council of Europe (“the Conference”) declares as follows:
1.
The States Parties to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) reaffirm their deep and abiding commitment to the Convention, and to the fulfilment of their obligation under the Convention to secure to everyone within their jurisdiction the rights and freedoms defined in the Convention. They also reaffirm their strong attachment to the right of individual application to the European Court of Human Rights (“the Court”) as a cornerstone of the system for protecting the rights and freedoms set forth in the Convention.
2.
The Convention system has made an extraordinary contribution to the protection and promotion of human rights and the rule of law in Europe since its establishment and today it plays a central role in maintaining democratic security and improving good governance across the Continent.
3.
The reform process, initiated in Interlaken in 2010 and continued through further High Level Conferences in Izmir, Brighton and Brussels, has provided an important opportunity to set the future direction of the Convention system and ensure its viability. The States Parties have underlined the need to secure an effective, focused and balanced Convention system, where they effectively implement the Convention at national level, and where the Court can focus its efforts on identifying serious or widespread violations, systemic and structural problems, and important questions of interpretation and application of the Convention.
4.
The reform process has been a positive exercise that has led to significant developments in the Convention system. Important results have been achieved, in particular by addressing the need for more effective national implementation, improving the efficiency of the Court and strengthening subsidiarity.
5.
It has been agreed that, before the end of 2019, the Committee of Ministers should decide whether the measures adopted so far are sufficient to assure the sustainable functioning of the control mechanism of the Convention or whether more profound changes are necessary. Approaching this deadline, it is necessary to take stock of the reform process with the goal of addressing current and future challenges.[…]

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Protecting Fundamental Rights in the European Union

Dal 21 Febbraio 2018 al 12 Aprile 2018
Módulo europeo Jean Monnet

Certificado de asistencia y participación: Se expedirá certificado a los/as alumnos/as que asistan y participen en, al menos, siete de las 10 sesiones que constituyen el módulo.
Iscrizione https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp5MQjTI8S_ QciYmIDir2ZXtdr0f8hQXmyIAWY_pwazPXjIw/viewform?c=0&w=1
Dal 21 Febbraio 2018 al 12 Aprile 2018
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo Universidade de Vigo – Campus universitario, 36310, Vigo – Aula A-209 (Multifuncional) iconlocandina

MPIANA J.K.- Le Organizzazioni internazionali africane e gli Stati membri

Abstract

L’Africa è un continente caratterizzato da un numero cospicuo di Organizzazioni internazionali che coprono tutte le cinque regioni in cui è suddiviso questo continente (Nord, Sud, Ovest, Est, Centro). Le organizzazioni si accavallano realizzando a volte una complementarità, a volte una concorrenza fra le rispettive competenze poiché è assai diffusa l’appartenenza di uno Stato a più Organizzazioni operanti nello stesso spazio geografico.
Le varie Organizzazioni internazionali africane (OIA) operano a tre livelli: continentale (Unione africana), trans-regionale (CEN-SAD) , regionale (CEDEAO , CEEAC , IGAD , EAC , UMA , SADC , COMESA ) e infra-regionale (CEMAC , UEMOA , CEPGL , ecc.) . Ci sono inoltre altre Organizzazioni internazionali con competenze più tecniche che operano e arricchiscono il panorama del regionalismo africano. Esse perseguono finalità d’integrazione giuridica al servizio dello sviluppo economico . Nonostante queste Organizzazioni siano autonome, alcune di loro (le sette sopra elencate che operano a livello regionale (CEDEAO,CEEAC,IGAD,EAC,UMA, SADC e COMESA) e quella trans regionale (CEN-SAD) fungono da pilastri giacché sono considerate “funzionali” nell’ottica dell’integrazione a livello africano, dovendo armonizzarsi prima di fondersi in un unico soggetto al termine del percorso disegnato dal Trattato di Abuja nel 1991 e ribadito in varie strumenti successivamente adottati dalla Conferenza dei Capi e dei governi ed altri predisposti dalla Commissione dell’Unione africana ,sottolineato nella Dichiarazione solenne e nell’Agenda del 2063 approvata per celebrare i cinquant’anni dall’unità degli Stati africani, partendo dell’allora Organizzazione dell’Unità africana (OUA) creata nel 1963 e sostituita dall’Unione africana (UA) nel 2000, entrata in vigore nel 2002. L’Agenda 2063 elenca gli obiettivi da raggiungere nei prossimi cinquant’anni (a partire dal 2013) tra i quali è indicata un’integrazione più stretta del continente. […]

 

COCIANI S.F. – Il contraddittorio endoprocedimentale nella giurisprudenza di legittimità: Regola o principio?

Abstract

L’autore esamina le ricadute della recente giurisprudenza di legittimità (Cass., ss.uu., 9 dicembre 2015, n. 24823) in tema di contraddittorio preventivo. Dopo averne messo in evidenza talune incongruenze, ne prospetta il superamento facendo ricorso all’analogia legis, peraltro anche alla luce dei principi generali in materia così come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

The author examines the impact of recent Supreme Court jurisprudence (Cass., ss.uu., 9 December 2015, n. 24823) about the “audi alteram partem” principle. And, after having highlighted certain inconsistencies, he suggests overcoming these by resorting to the “analogia legis”, but also considering the general principles as interpreted in the jurisprudence of the EU Court of Justice.

 

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