Autore: Rosella Alunni

VANNUCCINI S. – Neurosviluppo e salute mentale dei minori di età in tempo di pandemia: risultati e prospettive del primo studio scientifico nazionale promosso dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza

Abstract

SOMMARIO: 1. Profili preliminari: il quadro teorico e metodologico della prima ricerca scientifica nazionale sul neurosviluppo e sulla salute mentale dei bambini e degli adolescenti ai tempi del COVID-19. – 2. Cosa è emerso: i principali risultati segnalati dalla ricerca. – 3. Cosa fare: le raccomandazioni operative dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.

The study of Pandemic, neurodevelopment and mental health of children and young people is the first national scientific research on neurodevelopment and mental health of minors at the time of COVID-19, promoted by the Authority for Children and Adolescents with the Higher Institute of Health and with the collaboration of the Ministry of Education. This paper takes stock of the results that emerged from the research, which provide a useful information base for orienting socio-health-educational policies both in terms of promoting rights, neurodevelopment and mental health, and in terms of preventing the onset of disorders in the psychic sphere of the child population and in support of frailties.

BORGIA C. – L’effettività delle garanzie fondamentali di cui all’articolo 6 della CEDU nel processo tributario.

Abstract

L’Autore evidenzia come la sentenza della Corte EDU in commento si pone in linea di continuità con le precedenti decisioni volte all’affermazione del giusto processo in materia tributaria. In una fattispecie che presenta profili tributari e sanzionatori inscindibilmente connessi, l’articolo 6 CEDU – fondamentale presidio del giusto processo – trova pieno riconoscimento, innalzando il livello di tutela dei diritti del contribuente. In particolare, gli obblighi di motivazione della sentenza, così come i risultati raggiunti per scongiurare i rischi di violazione del principio del ne bis in idem, rappresentano garanzie fondamentali da estendere anche al processo tributario.[…]

The author points out that the judgment of the EDU Court in comment is in line with previous decisions aimed at the affirmation of due process in tax matters. In a case that presents tax profiles and sanctions inseparably linked, Article 6 of the ECHR – fundamental safeguard of the fair trial – finds full recognition, raising the level of protection of the rights of the taxpayer. In particular, the obligations to state reasons for the judgment, as well as the results achieved to avert the risks of infringement of the ne bis in idem principle, represent fundamental guarantees to be extended to the tax process as well.

COCIANI S.F. – La pubblicazione in rete di un elenco di evasori fiscali, tra sanzioni improprie e privilegia fisci.

Abstract

L’autore, partendo dalla sentenza della Corte EDU 12 gennaio 2021 sul caso L.B. contro Ungheria (n. 36345/2016), ricostruisce la natura giuridica della misura consistente nella pubblicazione, in rete, della lista degli evasori fiscali, così come accertati dall’amministrazione fiscale ungherese, alla stregua di un privilegium fisci, come tale volto a rendere più agevole e spedita la riscossione dei tributi evasi. Da tale ricostruzione è possible affermare la preminenza dei diritti fondamentali del contribuente, ivi compreso quello alla riservatezza, rispetto all’interesse dell’apparato pubblico alla sicura e regolare percezione delle entrate tributarie, espressione, tutt’al più, dell’interesse al “buon andamento” dell’amministrazione stessa.

ANGELETTI S. – La questione del velo islamico nel luogo di lavoro (ancora) di fronte alla Corte di Giustizia UE: verso maggiori garanzie per il diritto di libertà religiosa.

Abstract

Con la sentenza resa il 15 luglio 2021, la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione europea torna sul tema dell’adozione del velo islamico nei luoghi di lavoro. Le questioni pregiudiziali poste dai giudici remittenti tedeschi riguardano le misure stabilite da datori di lavoro privati, con le quali si vieta ai dipendenti l’esibizione di segni visibili di convinzioni politiche, filosofiche o religiose nel luogo di lavoro, allo scopo di perseguire una policy di neutralità dell’impresa. La Corte, seppure non discostandosi dagli approdi della sua precedente giurisprudenza sul tema, con la decisione in commento mostra alcune significative aperture verso un’interpretazione della direttiva 2000/78/CE maggiormente attenta al rispetto della libertà religiosa del lavoratore. In particolare, il riconoscimento al giudice nazionale di un margine di discrezionalità, entro il quale poter tenere conto delle norme europee di rango primario e delle disposizioni costituzionali nazionali che garantiscono la libertà religiosa, rappresenta un passo avanti nella direzione di un approccio ‘olistico’ al tema del diritto antidiscriminatorio nelle relazioni lavorative. […]

In July 15th 2021, the Court of Justice of the European Union (Grand Chamber) delivered a preliminary ruling in proceedings regarding the wearing of the Islamic headscarf in the workplace. The requests from the referring German Courts concerned private undertakings applying internal Instructions, aimed at pursuing a policy of political, philosophical and religious neutrality towards clients as well as workers. While complementing existing case – law, the Court further clarifies how the directive 2000/78/CE shall be interpreted in line with the protection of the employees’ freedom of religion. Firstly, the Court clearly maintains that the appropriateness, consistency and necessity of the neutrality policy are to be demonstrated by the employer. Furthermore, it states that the directive leaves a margin of discretion to the national judge, within which the rights recognized in EU primary law and national provisions protecting freedom of thought, conscience and religion shall be taken into account. On these grounds, it will be argued that the Court has taken a further step towards a ‘holistic’ approach in employment anti-discrimination law.
[…]

RIZZO A. – The quest of an ecocide under EU Law – The international context and prospects under current EU treaties and law

Sintesi

Sono ormai alcuni anni che, a livello soprattutto internazionalistico, viene promossa la costituzione di una tipologia di reato ambientale grave, c.d. ecocidio, modellato sul crimine di genocidio già oggetto della nota Convenzione del 1948. Lo Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale è il contesto formale in cui potrebbero essere inseriti i reati ambientali riconducibili al termine in oggetto (ecocidio), sebbene lo stesso Statuto contenga un’esplicita competenza della CPI per i crimini ambientali specificamente connessi solo a scenari di guerra. Nella regione europea, sia la CEDU che l’UE hanno sviluppato una prassi volta a rafforzare la lotta contro gli atti criminali a grave impatto ambientale. Tuttavia, la competenza dell’UE in materia sia di cooperazione in materia penale che di norme ambientali è ancora condivisa con quella degli Stati membri: ciò spiega in larga misura l’attuale direttiva 2008/99 sui reati ambientali, dove le sanzioni per questo tipo di reati sono ancora definiti in termini ampi. Il documento sostiene che in alternativa si potrebbe adottare una fonte giuridica autonoma sull’ecocidio ai sensi dell’art. 83 TFUE. […]

PAROLE CHIAVE: diritto penale internazionale, Corte penale internazionale, tutela dell’ambiente, Corte europea dei diritti dell’uomo, cooperazione giudiziaria penale dell’Unione europea, diritto ambientale dell’Unione europea

Abstract

For some years now, the search for an ecocide has been promoted internationally. The Rome Statute is the formal context where environmental crimes might be inserted, although the Statute itself supports an explicit ICC competence for environmental crimes specifically related to war scenarios. In the European region, both the ECHR and the EU have developed a practice aimed at strengthening the fight against criminal acts with severe environmental impact. However, the competence of the EU with regard to both cooperation on criminal law and environmental standards is still shared with that of the Member States: this explains to a large extent the current Directive 2008/99 on environmental crimes, where sanctions for this type of crimes are still defined in broad terms. The paper submits that alternatively an autonomous legal source on Ecocide might be adopted under art. 83 TFEU. […]

KEY-WORDS: international criminal law, International Criminal Court, environmental protection, ECHR, EU criminal law, EU environmental law

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