Autore: Rosella Alunni

RIZZO A. – The quest of an ecocide under EU Law – The international context and prospects under current EU treaties and law

Sintesi

Sono ormai alcuni anni che, a livello soprattutto internazionalistico, viene promossa la costituzione di una tipologia di reato ambientale grave, c.d. ecocidio, modellato sul crimine di genocidio già oggetto della nota Convenzione del 1948. Lo Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale è il contesto formale in cui potrebbero essere inseriti i reati ambientali riconducibili al termine in oggetto (ecocidio), sebbene lo stesso Statuto contenga un’esplicita competenza della CPI per i crimini ambientali specificamente connessi solo a scenari di guerra. Nella regione europea, sia la CEDU che l’UE hanno sviluppato una prassi volta a rafforzare la lotta contro gli atti criminali a grave impatto ambientale. Tuttavia, la competenza dell’UE in materia sia di cooperazione in materia penale che di norme ambientali è ancora condivisa con quella degli Stati membri: ciò spiega in larga misura l’attuale direttiva 2008/99 sui reati ambientali, dove le sanzioni per questo tipo di reati sono ancora definiti in termini ampi. Il documento sostiene che in alternativa si potrebbe adottare una fonte giuridica autonoma sull’ecocidio ai sensi dell’art. 83 TFUE. […]

PAROLE CHIAVE: diritto penale internazionale, Corte penale internazionale, tutela dell’ambiente, Corte europea dei diritti dell’uomo, cooperazione giudiziaria penale dell’Unione europea, diritto ambientale dell’Unione europea

Abstract

For some years now, the search for an ecocide has been promoted internationally. The Rome Statute is the formal context where environmental crimes might be inserted, although the Statute itself supports an explicit ICC competence for environmental crimes specifically related to war scenarios. In the European region, both the ECHR and the EU have developed a practice aimed at strengthening the fight against criminal acts with severe environmental impact. However, the competence of the EU with regard to both cooperation on criminal law and environmental standards is still shared with that of the Member States: this explains to a large extent the current Directive 2008/99 on environmental crimes, where sanctions for this type of crimes are still defined in broad terms. The paper submits that alternatively an autonomous legal source on Ecocide might be adopted under art. 83 TFEU. […]

KEY-WORDS: international criminal law, International Criminal Court, environmental protection, ECHR, EU criminal law, EU environmental law

CANONICO M. – Crocifisso nelle aule scolastiche: obbligo, divieto o facoltà?

Abstract

Il contributo prende in esame la sentenza della Corte di Cassazione, pronunciata a Sezioni unite, che, nell’ambito di un procedimento disciplinare a carico di un docente, si occupa della questione concernente la legittimità della presenza del crocifisso nelle aule della scuola pubblica. La decisione, pur reputando che siano ancora formalmente in vigore le disposizioni di natura rego-lamentare che impongono l’affissione di detto simbolo, adotta delle stesse un’interpretazione ori-ginale, che supera la previsione dell’obbligo di esposizione del crocifisso legittimandone comun-que la presenza su base volontaria, frutto di libera scelta degli alunni, con eventuale possibile esposizione anche di altri simboli religiosi. La soluzione prospettata solleva tuttavia varie perples-sità, soprattutto in ordine alla conciliabilità della soluzione prospettata con il principio di laicità dello Stato e la tutela della libertà religiosa dei soggetti interessati.[…]

This article examines the judgment of the It. Court of Cassation, handed down in unified session, which, in disciplinary proceedings against a teacher, deals with the question of the legiti-macy of displaying crucifixes in state school classrooms. Although the decision held that the pro-visions of a regulatory nature requiring the display of the crucifix were still formally in force, it adopted an original interpretation of them, which went beyond the requirement to display the crucifix, legitimising its presence on a voluntary basis, the result of a free choice by the students, with the possible display of other religious symbols. The proposed solution does, however, raise a number of concerns, especially as regards its compatibility with the principle of the secularity of the State and the protection of the religious freedom.[…]

PIERONI S. – TUTELA DELLA RISERVATEZZA E ANONIMIZZAZIONE DELLE SENTENZE: LE DIVERSE SOLUZIONI DELLE CORTI.

Abstract

La diffusione di tecnologie informatiche e mezzi di comunicazione telematici consente una sempre più rapida circolazione di dati e informazioni, rappresentando sempre più nuove e potenziali minacce per il diritto alla riservatezza dei soggetti cui le informazioni ineriscono, sì da richiedere garanzie sempre più stringenti.

La tutela della riservatezza dei dati personali interessa anche le decisioni giudiziarie pubblicate sui siti internet istituzionali delle magistrature e disciplinata da una normativa volta a trovare un punto di equilibrio tra due contrapposti interessi: quello della riservatezza dei soggetti che si trovano coinvolti in una controversia giudiziaria e quello della trasparenza e pubblicità della funzione giudiziaria. Difatti molti Giudici[1] rendono liberamente accessibili al pubblico le proprie decisioni, ponendosi così la questione dell’oscuramento dei nominativi degli interessati, non solo in presenza di dati considerati sensibili, ai fini della protezione della riservatezza delle parti e dei terzi interessati dal giudizio. Questione che si pone anche a fronte dell’uso crescente dei comunicati stampa, da parte delle giurisdizioni superiori, per rendere note le decisioni più significative che vengono adottate.[…]

 

RIZZO A. – La crisi pandemica e la nuova centralità delle politiche sanitarie europee alla luce della disciplina “EU4Healt”

Abstract

Sommario: Premessa. – 1. Le competenze dell’Unione in campo sanitario. – 1.1. Le competenze dell’Unione. – 1.2. Le basi giuridiche dei trattati. – 2. Politica sanitaria e libertà fondamentali. – 2.1. Libera circolazione dei beni. – 2.2. Libera prestazione dei servizi e diritto di ricevere cure “transfrontaliere”. – 3. Il diritto alla salute nel sistema dell’Unione. – 3.1. Diritto alla salute e libertà fondamentali. – 3.2. Il diritto alla salute nella dimensione nazionale e dell’Unione. – 3.3. Il diritto alla salute nella dimensione internazionale e dell’Unione. – 4.  La crisi pandemica e il commercio internazionale. – 4.2. L’accesso a farmaci essenziali nell’OMC e nell’Unione. – 4.3. Politica commerciale comune e prodotti in campo sanitario. – 5.  L’attualità delle politiche sanitarie e vaccinali nell’Unione. – 5.1. Questioni di competenza giurisdizionale emergenti dai nuovi contratti della Commissione per la distribuzione dei vaccini anti-Covid. – 5.2. Le competenze dell’Unione alla luce dell’Emergency Support Instrument. – 6. Verso il nuovo regolamento “EU4Health”.

L’affastellarsi tumultuoso di eventi e commenti di questi giorni sicuramente e in tutti sensi “memorabili” spinge chi ha sin da giovane età seguito studi sul funzionamento dell’Unione europea a offrire qualche sponda di riflessione, pur nella consapevolezza della modestia del contributo possibile. Sorge comunque una qualche forma di esigenza etica affinché si tenti almeno di calare l’approccio teorico e formalistico degli istituti giuridici riguardanti il funzionamento dell’Unione nell’urgenza di un periodo particolarmente critico, immaginando qualche possibile soluzione “a diritto costante” oppure favorendo un processo di riforme che sembrano per molti versi urgenti.

Mentre le questioni di carattere economico restano al centro del dibattito politico, non pare da tutti affrontata in maniera sufficientemente chiara la questione – che pure assume carattere istituzionale – della cooperazione tra Stati membri dell’Unione europea nel settore delle politiche sanitarie. […]

NULLO L. – Il caso Viola c. Italia: verso il tramonto dell’ergastolo ostativo?

Abstract

The European Court of Human Rights, with the sentence Viola v. Italy, established the incompatibility of perpetual life imprisonment with art. 3 C.E.D.U., according to which «no one can be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment». […]

Con una sentenza particolarmente attesa, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha sancito l’incompatibilità dell’ergastolo ostativo con l’art. 3 C.E.D.U., in base al quale «nessuno può essere sottoposto a tortura né a trattamenti inumani o degradanti».
Oggetto di censura è stata l’equazione teorica tra rifiuto di collaborare e presunzione assoluta di pericolosità del condannato, cioè proprio la nota più caratterizzante l’ergastolo ostativo, ritenuta contraria alla finalità risocializzante della pena.
Corte EDU, sent. 13 giugno 2019, Viola c. Italia, in www.echr.coe.int. […]

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