Autore: Stagista

PISANI M.- Mandato d’arresto europeo: se vi è rischio di trattamento inumano e degradante l’Autorità Giudiziaria d’esecuzione può decidere di porre fine alla procedura di esecuzione

Abstract

In its decision on the cases Aranyosi (C-404/15) and Căldăraru (C-659/15 PPU), The Court of Justice of the European Union (EUCJ) stated that, although Member States are obliged to respect the mutual recognition principle and cannot introduce non-execution mechanisms which are not provided in the Framework Decision on the European Arrest Warrant (EAW), they are obliged to respect the fundamental rights of the requested persons.
The Court of Luxemburg made it clear that fundamental rights, such as the prohibition of torture and ill treatments set out in Article 3 ECHR and in Article 4 of the EU Charter are absolute not derogable rights, thus Member States have the obligation to respect and protect them in every circumstance.
The decision supports the application of the proportionality principle in European criminal cooperation, that means that the European procedure on EAW should be activated when the scope is proportionate to the instrument and resources involved. The EUCJ considered some decisions of the ECHR relevant precedents in order to establish that there was a real risk that the requested persons, if surrendered to the requesting State, would be subjected to detention conditions that infringe their fundamental rights.
The decision requires national Judicial Authorities to defer the execution of an European Arrest Warrant until the requesting State provides sufficient information to ensure that the requested persons’ fundamental rights are effectively protected. If such information is insufficient or is not given within a reasonable period of time, it remains upon the Judicial Authority of the requested State to decide whether or not to complete the procedure. […]

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si pronuncia ancora una volta in relazione alla procedura di esecuzione del mandato d’arresto europeo1, con una sentenza che mette nuovamente in risalto (ove ve ne fosse ancora il bisogno) la straordinaria rilevanza del dialogo tra le Corti internazionali e sovranazionali e quanto il diritto interno possa essere governato anche attraverso l’influenza di organismi diversi da quelli appartenenti strettamente al sistema dell’Unione europea.

STEFANELLI S.-Interesse superiore del minore nato da gestazione per altri

Abstract

In the case of Paradiso and Campanelli v. Italy, on January 27th 2015, the ECHR decided that a child born by surrogacy abroad and social parents enjoy protection of the right to family life.

Article 8 of the Convention protect their right to private and family life even though the surrogacy is forbidden in Italy, and without genetic link between child and parents, in force of a de facto family life, after a period of cohabitation of eight months. The Court concluded that Italy could not taking the child away from the foster parents, because the public order cannot violate the best interest of the child to remain with his foster family.

1. La decisione. Una coppia di coniugi italiani, constatata l’incapacità di generare anche attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita ed ottenuta la dichiarazione di idoneità all’adozione di minori, si rivolge ad una società russa perché, generato in vitro un embrione attraverso l’unione dei gameti dell’uomo con quelli di una donatrice anonima, lo impianti in una madre surrogata.

Alla nascita del bambino, il 27 febbraio 2011, in conformità con la legislazione nazionale, la puerpera sottoscrive una dichiarazione di rinuncia a qualsiasi pretesa nei suoi confronti, e viene formato un atto di nascita che indica come genitori i coniugi italiani. […]

STEFANELLI S. – Adozione di minori e diritto di crescere nella propria famiglia

Abstract

1. Le decisioni. Tutte riferite alla dichiarazione di adottabilità ed all’allontanamento del minore dalla propria famiglia di origine, le decisioni in commento si incentrano sull’accertata violazione delle obbligazioni negative e positive di cui l’art. 8 CEDU grava gli Stati a protezione dell’interesse superiore del minore, inteso nella sua accezione relazionale come diritto a conservare il rapporto in atto con i propri genitori e coi parenti, salvo che ciò comporti un rischio alla salute psico-fisica del bambino o alla sua equilibrata crescita.

Deriva che l’astratta possibilità che al minore siano offerte condizioni di vita migliori da parte di famiglia diversa dalla propria non giustifica la recisione del legame familiare, mentre impone agli Stati di attivarsi per consentire ai genitori di garantire ai figli un contesto più favorevole alla loro educazione. Dal precetto la Corte deriva l’obbligo delle istituzioni statali di astenersi, fuori da tali condizioni, dall’impedire l’ordinario svolgersi della vita familiare, disponendo (Zhou c. Italia) l’allontanamento del minore e la sua collocazione presso altra famiglia o ente, ma anche quello di porre in atto misure concrete per conservare o ricostruire la relazione genitori-figli, che realizza il diritto degli adulti ad esercitare la responsabilità da generazione in funzione, comunque, della protezione del soggetto debole e massimamente bisognoso di tutela che è il minore.

In questi termini, costituisce indebita ingerenza nel diritto alla vita privata e familiare della madre, l’affidamento temporaneo e la dichiarazione di adottabilità del figlio di donna che versava in condizioni di indigenza ma conservava un ruolo genitoriale attivo e positivo, per non aver ottemperato all’obbligo di mettere in atto iniziative concrete più incisive al fine di garantire l’interesse del minore […]

ALLEGRUCCI C.-Quel pasticciaccio brutto di via Guerzoni: la Corte Europea condanna l’Italia per il sequestro dell’imam Abu Omar

Abstract

13 years after the abduction of Osama Mustafa Nasr (Abu Omar) in Milan by CIA operatives, the European Court of Human Rights rules that Italy violated the prohibition of torture and inhuman and degrading treatment, the prohibition of arbitrary detention, the right to private and family life and the right to access to court, and orders the respondent government to pay damages in compensation to both Abu Omar and his wife, Nabila Ghali. In doing so, the Court deals with the sensitive matter of State secret, ruling that the Italian government invocation of the above mentioned privilege was meant to prevent the conviction of five SISMI (the Italian military secret service) operatives; yet it avoids taking a stance on the broader issue of the consistency of State secret with the European Convention of Human Rights. This article attempts to summarize the long legal procedure that followed the extraordinary rendition of Abu Omar, and to question whether the ECHR judgement has answered some of the issues raised by the Italian Supreme Court. […]

1. La sentenza del 23 febbraio 2016, con cui la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per violazione della Convezione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in relazione alla “extraordinary rendition” dell’imam Abu Omar rappresenta l’ultima (e, si spera, finale) tappa di una vicenda lunga e complessa, che nel corso di un decennio ha visto intervenire per ben due volte la Corte Costituzionale, nonché due diverse sezioni della Corte di Appello di Milano e della Cassazione.La Corte di Strasburgo sanziona l’Italia per la violazione degli artt. 3, 5, 8 e 13 della citata convenzione: ma sono i paragrafi relativi al volet procedurale dell’art. 3 a contenere gli elementi più interessanti. […]

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