STEFANELLI S. – Adozione di minori e diritto di crescere nella propria famiglia

Abstract

1. Le decisioni. Tutte riferite alla dichiarazione di adottabilità ed all’allontanamento del minore dalla propria famiglia di origine, le decisioni in commento si incentrano sull’accertata violazione delle obbligazioni negative e positive di cui l’art. 8 CEDU grava gli Stati a protezione dell’interesse superiore del minore, inteso nella sua accezione relazionale come diritto a conservare il rapporto in atto con i propri genitori e coi parenti, salvo che ciò comporti un rischio alla salute psico-fisica del bambino o alla sua equilibrata crescita.

Deriva che l’astratta possibilità che al minore siano offerte condizioni di vita migliori da parte di famiglia diversa dalla propria non giustifica la recisione del legame familiare, mentre impone agli Stati di attivarsi per consentire ai genitori di garantire ai figli un contesto più favorevole alla loro educazione. Dal precetto la Corte deriva l’obbligo delle istituzioni statali di astenersi, fuori da tali condizioni, dall’impedire l’ordinario svolgersi della vita familiare, disponendo (Zhou c. Italia) l’allontanamento del minore e la sua collocazione presso altra famiglia o ente, ma anche quello di porre in atto misure concrete per conservare o ricostruire la relazione genitori-figli, che realizza il diritto degli adulti ad esercitare la responsabilità da generazione in funzione, comunque, della protezione del soggetto debole e massimamente bisognoso di tutela che è il minore.

In questi termini, costituisce indebita ingerenza nel diritto alla vita privata e familiare della madre, l’affidamento temporaneo e la dichiarazione di adottabilità del figlio di donna che versava in condizioni di indigenza ma conservava un ruolo genitoriale attivo e positivo, per non aver ottemperato all’obbligo di mettere in atto iniziative concrete più incisive al fine di garantire l’interesse del minore […]

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