Principi e tutela penale

Criminal law Protection

L’indagine trae spunto dalla necessità di verificare le possibili forme di influenza della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sul diritto penale sostanziale, profilo che merita una cogente attenzione scientifica sia perché sinora poco esplorato, in quanto si è maggiormente privilegiata l’ottica processual – penalistica, sia perché divenuto imprescindibile metro di valutazione di quel generale processo di europeizzazione del diritto (anche penale) che è ormai inarrestabile.
L’indagine dei ricercatori di diritto penale si propone, quindi, attraverso lo studio approfondito della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e della Corte Costituzionale, di accertare le eventuali, diverse modulazioni e il variegato grado di implementazione che la Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 ha in ambito interno ed europeo, sia con riguardo ai principi generali del diritto penale (legalità, irretroattività, determinatezza, offensività, ecc.) che con riguardo alla sua Parte speciale (rispetto, ad esempio, ai reati che coinvolgono il diritto alla vita, ai reati contro il sentimento religioso, ai reati di opinione, ai reati contro l’onore, ovvero al divieto di riunione e ai reati di associazione politica, ecc.).

The analysis finds its starting point in the necessity to verify the possible forms of influence the European Convention of Human Rights has on substantial criminal law, a profile that deserves strict scientific attention, firstly as it has yet to be fully explored, given that the criminal trial was held in a more privileged position, and secondly because it has become an indispensable criterion of evaluation of the general process of the Europeanization of the law (including criminal law), a development which appears to be unstoppable.

Therefore the survey, as undertaken by criminal law researchers, proposes, through the in depth study of the jurisprudence of the Court of Strasbourg and the Constitutional Court, to verify the diverse possible modulations and the variegated degree of increase that the Convention for The Protection of Human Rights And Fundamental Freedoms of 1950 has had, in both in the domestic and European spheres, be it with regard to the general principles of criminal law (lawfulness, non retroactivity, determinateness, offence, etc.) or with regard to its Special Part (for example, as regards crimes which involve the right to life, crimes against religious sentiment, crimes of opinion, honour crimes, or the prohibition of gatherings and crimes of political association, etc.).

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Principi e tutela penale
Criminal law Protection



    SARTARELLI S. – Pena detentiva e diffamazione a mezzo stampa: si resta in attesa

    Abstract

    L’ordinanza della Corte Costituzionale – Le brevi osservazioni che seguono derivano dalla constatazione di un nuovo “modo di fare” della nostra Corte Costituzionale che ha deciso, nuovamente, di avvalersi della tecnica dell’incostituzionalità differita, e lo ha fatto, nuovamente, in relazione ad una tematica di diritto penale. Infatti, sulla base di quanto già accaduto per il caso Cappato (in tema di aiuto al suicido), la Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 132/2020 (nell’udienza del 9 giugno), depositata il 26 giugno 2020, ha concesso un anno di tempo al Parlamento per modificare la normativa penalistica che disciplina il reato di diffamazione a mezzo stampa, al fine di renderla conforme alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e, di fatto, alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.[…]

    By the ordinance n. 132/2020, the Constitutional Court has operated with the mechanism of deferred unconstitutionality, granting a time period to the Parliament to re-evaluate the delicate balance between the protection of reputation and the press freedom, in the line with the case law of the Court of Strasbourg. In this short text, will be examined mainly the italian sanction treatment for the crime of defamation in the press in relation to the criteria of Article 10 of the ECHR.[…]

     

    VALENTINI V. – Il caso Taricco e l’illusionismo prospettico della Consulta*

    Abstract

    Sommario: 1. Il senso del monologo costituzionale.- 2. Tre snodi e una pietra tombale.- 3. Prove tecnico-tattiche di piradimismo in forma circolare.- 3.1. Finzioni e finte.- 3.2. Giochi di prestigio e funambolismi. – 4. Dribbling o precomprensione? A proposito del preteso silenzio in punto di riserva di legge.
    1. Il senso del monologo costituzionale
    La sensazione che coglie il lettore già dai primi paragrafi, è che la breve ma affilatissima ordinanza n. 24/2017, con cui la Consulta ha chiesto all’interprete eurounitario di reiterpretarsi – o meglio, di ricalibrare l’output del settembre 2015 ; la sensazione, dicevamo, è che quel provvedimento, di davvero dialogico, abbia solo il lessico e la veste formale: quella di un rinvio pregiudiziale, anziché di una brusca sentenza-estoppel .
    Come dire: si rinvia per rinviare il conflitto. Ma non per guadagnar tempo , nient’affatto: per dare alla Corte di Giustizia l’opportunità di tornare a più miti consigli .
    L’antefatto è noto agli addetti ai lavori.
    La CGUE, interrogata dal GUP di Cuneo, dopo avere rilevato la tensione fra l’art. 325, parr. 1 (obbligo di combattere le attività lesive degli interessi finanziari UE con misure effettive) e 2 (obbligo di assimilare la tutela degli interessi finanziari UE a quella dei corrispondenti interessi domestici), TFUE e la disciplina domestica sull’interruzione della prescrizione ex artt. 160, 161 c.p., onerava il giudice nazionale dell’obbligo di disapplicare quest’ultima là dove generasse l’impunità di frodi “gravi” in un “numero considerevole di casi”: così colpendo fatti che, in base alla disciplina interna, non sarebbero stati più punibili per decorrenza del termine prescrizionale. […]

    The ordinance no. 24/2017, with which the It. Constitutional Court requested the EUCJ to clarify the meaning of the rule drawn in the “”Taricco case”, is a masterpiece of perceptual illusionism: because it dilutes the cruel picture of a conflict using reconciling trompes l’oil. In other words, the domestic Court formally suggests the EUCJ a new and shared approach to the counter-limits, but essentially annuls the margin of maneuver of the EU Court, clearly indicating the only acceptable solution. In concluding its picture, the It. Constitutional Court reaffirms the indissoluble link between national law and criminal justice, and emphasizes the inconsistency between continental systems and the judicial law making, especially when the latter involves in malam partem effects.

     

    SARTARELLI S. – La Corte EDU “bacchetta” (forse troppo severamente) l’Italia per l’omessa tutela rilevata in un caso di violenza domestica

    *L’articolo è stato scritto nell’ambito del progetto “Diritti e situazioni giuridiche soggettive tra incertezze (nazionali) e ricerca dell’effettività della tutela (sovranazionale). Una ricerca interdisciplinare”, diretto dalla Prof.ssa Luisa Cassetti e finanziato dalla Ricerca di base 2015 – Università degli Studi di Perugia

    Abstract

    Sommario: 1. La necessaria ricostruzione storica.- 2. Le ragioni della Corte.- 3. Alcune perplessità
    1.La necessaria ricostruzione storica.
    Con la sentenza in commento, l’Italia viene condannata per non aver adempiuto agli obblighi positivi derivanti dagli artt. 2 e 3 della Convenzione ed anche per aver, così facendo, determinato una discriminazione di genere in violazione dell’art. 14; più nello specifico, le autorità italiane avrebbero omesso di intervenire tempestivamente (sia sul piano sostanziale che processuale) a tutela della vita e dell’integrità fisica della ricorrente e dei suoi figli, vittime di violenza domestica da parte del marito, il quale, nel reiterare le condotte aggressive del proprio nucleo familiare, finiva per uccidere il figlio della ricorrente. […]

    In this judgment Italy was condemned for failing to comply the positive obligations under Articles 2 and 3 of the Convention and also for having, in so doing, determined a gender discrimination in breach of Article 14. More specifically, the Italian authorities failed to intervene in a timely manner (both processually and substantially) in order to protect the life and physical integrity of the applicant and her children, victims of domestic violence by her husband. The man, during an aggression against the applicant, killed her son who had intervened in the desperate attempt to defend the mother.
    The Italian State, as censored by the Court, did not consider the applicant’s risk of life and therefore did not take the necessary precautionary measures to protect the victims of domestic violence. Although fairly shared, the judgment raises doubts about the concrete possibility for the Italian authorities to recognize the existence of the indicated risk.
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    FALCINELLI D. – The Right of Satire and the ’“necessary interference”

    Abstract

    In the judgment in comment, that reasons about the violation of the art. 10 CEDU (Right to the freedom of expression), it reaffirms itself the exegetic tradition of the balance of the different interests at stake through an evaluation of the circumstances of the single case, where estimating the compatibility between the provisions of the European Court of human rights and the specific criminal intervention on the ground of the concrete danger of the carried out behaviour.
    Before herself the Court has the scenery of the terroristic attempt to the World Trade Center of the 11th of September 2001, and a sentence for apologia of terrorism relative to the publication on a Basque weekly magazine, on the 13th of September 2001, of a vignette representing the drama accompanied by the explanation: «all of us dreamt it … Hamas did it». The argumentation of the claimant, that framed the vignette as an expression of an anti-american sentiment, set themselves against those of the French Government, which considered the apologia of terrorism as an activity turned to prejudice the rights and the liberties that the Convention itself proclaims.[…]

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