Processo penale e diritti sovranazionali

Criminal Procedure and supra-national Rights

L’importanza e la centralità nell’ambito dell’ordinamento interno della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della giurisprudenza elaborata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo sono oramai indiscutibili. Tale rilevanza si avverte profondamente nell’ambito del processo penale posto che l’art 6 C.e.d.u. enuclea i principi fondamentali da cui non è dato prescindere ai fini della realizzazione di un equo processo. Oltre alla disposizione appena citata, vi sono, poi, altre norme (artt. 3, 5, 8) concernenti diritti fondamentali dell’individuo che l’accertamento processuale può inficiare e che, dunque, costituiscono parametri ai quali costantemente guardare per l’affermazione di un processo penale “equo”.
Data questa premessa e registrata una sempre più incessante influenza della giurisprudenza sovranazionale nelle impostazioni degli ordinamenti interni, si tratta di verificare in quali termini e modi essa si esplichi a livello del processo penale.
In quest’ottica, la ricerca si muoverà in duplice direzione: analizzare gli orientamenti della Corte europea dei diritti dell’uomo nei principali settori del processo penale e verificare in quale modo le accertate violazioni possano trovare soddisfazione nell’ordinamento interno (a quest’ultimo proposito, v. la Sezione “Efficacia delle sentenze C.e.d.u. e rimedi interni nel processo penale”). Per quanto concerne questa sezione, l’obiettivo è quello di evidenziare l’impostazione che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dato a taluni diritti fondamentali dell’individuo nel settore del processo penale, registrandone eventuali mutamenti susseguitisi nel tempo e dando conto di nuove sollecitazioni che dalla giurisprudenza sovranazionale potrebbero provenire circa temi di rilevante attualità. A tal fine saranno selezionate ed analizzate – suddividendole nelle apposite sottosezioni – le principali decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo inerenti le garanzie dell’imputato, le indagini ed il procedimento probatorio, nonché la tutela della vittima del reato, soprattutto ove si tratti di minore.

The importance of the European Convention on Human Rights and the centrality of the case-law of the European Court of Human Rights in the context of domestic legal systems are beyond discussion. This is most clear in the case of criminal proceedings, since Article 6 ECHR sets out the fundamental principles from which one cannot deviate in the interests of a fair trial. In addition to the above-mentioned provision, there are, also, other rules (Articles 3, 5, 8) concerning fundamental rights that the trial process may invalidate, and that consitute, therefore, parameters that should be constantly monitored for the affirmation of a “fair criminal trial”.

Given this premise and taking note of the even more increasing influence of supranational jurisprudence on internal legal systems, it remains to be examined is how and on what terms this influence manifests itself at the level of the criminal procedure.

From this perspective, the research will focus on two specific aims: to analyze the guidelines of the European Court of Human Rights in the principal sectors of the criminal trial, and to verify how established violations can find satisfaction in domestic law (as dealt with in the section “ Execution of ECtHR Judgements and domestic Remedies in Criminal Procedure”). Aim of this section is to highlight the approach that the European Court of Human Rights has taken to certain fundamental rights in the context of the criminal trial process, by noting the amendments that have taken place over time, and giving account of new solicitations from supranational case law that may relate to pressing arguments. To this end, the main decisions of the European Court of Human Rights concerning the rights of the defendant, investigations and rules of evidence, and the protection of victims of crime, especially in the case of minors, will be selected, analyzed and subdivided into the appropriate subsections.

Elenco sottosezioni / Subsections list

Diritti sovranazionali e processo penale
Supra-national Rights and Criminal Procedure



NULLO L. – De Giorgi c. Italia: Strasburgo condanna ancora una volta l’Italia per la mancata protezione delle vittime di violenza domestica

Abstract

The European Court of Human Rights, with the sentence G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia, has recognized a violation of art. 3 C.e.d.u., both from a substantive and procedural point of view, as the Italian State has not carried out adequately in-depth investigations into the facts of abuse in the family complained of by the applicant. […]

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la sentenza De Giorgi c. Italia, ha riconosciuto una violazione dell’art. 3 C.e.d.u., sia sotto il profilo sostanziale che procedurale, in quanto lo Stato italiano non ha svolto indagini adeguatamente approfondite circa i fatti di maltrattamenti in famiglia, violenza e minaccia lamentati dalla ricorrente.
Prima di ripercorrere gli snodi motivazionali della sentenza pare opportuno effettuare una breve ricostruzione del caso concreto. La ricorrente ha fatto ricorso a Strasburgo lamentando una mancata protezione da parte delle autorità nazionali per eventi di violenza domestica commessi da parte del suo coniuge

PELLI L. – L’Italia è stata condannata dalla Corte di Strasburgo per aver fatto prescrivere condotte di violenza domestica e di genere avendo svolto tardivamente le indagini

Abstract

The ECHR has again condemned Italy regarding the violation of the positive obligations deriving from art. 3 (in its substantive and procedural profile) of the Convention in cases of domestic and gender-based violence, for not having the Italian authorities carried out timely and effective criminal proceedings, thus dropping most of the crimes reported. In particular, under the substantive profile of art. 3 C.e.d.u. the authorities did not react immediately to the accusations of domestic violence, carried out an adequate risk assessment related to the context and the extent of the danger, nor did they take all appropriate and proportionate measures to the level of risk identified, from a preventive perspective. As for the procedural profile, the Court held that the Italian authorities acted in the absence of diligence and timeliness, thus allowing crimes linked to a context of domestic violence to get barred by the statute of limitations.[…]

L’Italia è stata nuovamente oggetto di condanna da parte della Corte EDU in un caso concernente violenza domestica e di genere. Tale pronuncia di condanna fa, dunque, da eco ai recenti casi in cui il nostro Paese è stato condannato per analoghe motivazioni, quali Talpis c. Italia del 2 marzo 2017, Landi c. Italia del 7 aprile 2022 e De Giorgi c. Italia 16 giugno 2022.
In particolare, la condanna si basa sul fatto che le indagini sono state condotte dalle autorità italiane tardivamente, nonostante le numerose denunce e sollecitazioni da parte della vittima, e in modo tale da far prescrivere la maggior parte delle condotte denunciate.
I fatti di causa possono così essere sinteticamente riassunti. In data 19 gennaio 2007, la ricorrente ed il marito si erano recati presso un legale al fine di discutere della propria separazione. In tale contesto, il marito, entrato in forte agitazione, cercava di aggredire la moglie con un coltello ed attingeva l’avvocato il quale era intervenuto per difendere la donna.
Lo stesso giorno, la ricorrente presentava prontamente denuncia presso la stazione dei carabinieri i quali provvedevano a trasmetterla il giorno successivo al p.m., unitamente all’allegato referto medico del legale ferito. […]

PELLI L. – La Corte EDU torna a condannare l’Italia per mancate indagini effettive in un caso di violenza domestica e di genere

Abstract

The European Court of Human Rights has once again condemned Italy for failing to carry out an effective investigation, with the implementation of adequate preventive measures to protect the individual, in a case of domestic and gender-based violence. In doing so, Italy failed to fulfil its positive obligations under Article 3 of the Convention. Instead, the Court did not find a violation of Article 14 of the Convention due to a structural lack of effective protection of women victims of domestic violence or due to the discriminatory nature of the measures taken by the authorities against them.[…]

L’Italia è stata nuovamente condannata dalla Corte EDU, dopo il caso Talpis c. Italia del 2 marzo 2017, per non aver efficacemente svolto indagini e apprestato le idonee misure di prevenzione contro condotte, più volte denunciate da una donna, di violenza domestica e di genere ad opera del compagno le quali sono sfociate nel tentativo di omicidio della ricorrente, nonché nell’omicidio del figlio.
I fatti di causa possono così essere sinteticamente riassunti. La ricorrente viveva nella Provincia di Firenze con il proprio compagno con il quale aveva una stabile relazione sentimentale fin dal 2010. Nel 2011, nasceva dalla coppia un figlio.
A far data dalla fine del 2015, la ricorrente aveva iniziato a subire le prime aggressioni fisiche e verbali da parte del compagno. Infatti, l’uomo aveva in molteplici occasioni dato segno di squilibrio psichico pedinando, minacciando ed aggredendo la compagna. A seguito di un ulteriore episodio, la compagna avvertiva i carabinieri i quali accompagnavano l’uomo presso un nosocomio affinché venisse sottoposto a visita psichiatrica, all’esito della quale lo stesso non veniva rappresentato quale soggetto pericoloso. […]

NULLO L. – Il caso Viola c. Italia: verso il tramonto dell’ergastolo ostativo?

Abstract

The European Court of Human Rights, with the sentence Viola v. Italy, established the incompatibility of perpetual life imprisonment with art. 3 C.E.D.U., according to which «no one can be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment». […]

Con una sentenza particolarmente attesa, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha sancito l’incompatibilità dell’ergastolo ostativo con l’art. 3 C.E.D.U., in base al quale «nessuno può essere sottoposto a tortura né a trattamenti inumani o degradanti».
Oggetto di censura è stata l’equazione teorica tra rifiuto di collaborare e presunzione assoluta di pericolosità del condannato, cioè proprio la nota più caratterizzante l’ergastolo ostativo, ritenuta contraria alla finalità risocializzante della pena.
Corte EDU, sent. 13 giugno 2019, Viola c. Italia, in www.echr.coe.int. […]

PELLI L. – Obbligo di motivazione e declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione: cerchi concentrici o prospettive conflittuali? La Corte EDU condanna l’Italia

Abstract

With this judgment, the ECHR condemned Italy for violation of the rules of procedural fairness. In particular, the applicant complained about the failure of the Italian Court of Cassation to take a position on a point, which he considered decisive for the purposes of his defence, namely the retroactive application of the most unfavourable criminal law, which precluded Mr. Felloni from having the generic mitigating circumstances recognized. Having acknowledged this lack of motivation, the Court of Strasbourg found that the decision of the Italian Court of Last Instance is a violation of the fundamental principle of the obligation to state the reasons, therefore unfair. […]

La Corte EDU, pronunciandosi su un ricorso sollevato da un cittadino italiano processato per guida in stato di ebbrezza, ha condannato l’Italia all’unanimità per violazione dei principi di equità processuale convenzionale in quanto la Corte di cassazione interna ha del tutto omesso di pronunciarsi su di un motivo del ricorso di non scarsa importanza. Tale arresto interpretativo della Corte di Strasburgo offre la possibilità di svolgere alcune considerazioni sull’equità processuale declinata insieme all’estremo rilievo dell’obbligo di motivazione. […]

Accessibility