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STEFANELLI S. – Illegittimità dell’obbligo del solo cognome paterno

Abstract

SOMMARIO: 1. Concorrente attribuzione del cognome materno, per accordo tra i genitori. – 2. Residue ipotesi di automatica attribuzione del solo cognome paterno. – 3. Disegni di legge di riforma.

1. Concorrente attribuzione del cognome materno, per accordo tra i genitori

Dopo aver ripetutamente rinunciato ad incidere sulla pur rilevata illegittimità della norma – immanente nel sistema e desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 cod. civ. e dagli artt. 33 e 34 del Regolamento di Stato civile approvato con d.P.R. n. 396 del 2000 – che impone l’attribuzione del cognome paterno al figlio di genitori coniugati, la Corte Costituzionale ha finalmente superato l’eccezione che ascriveva la decisione alla discrezionalità del legislatore, ed ha inciso sulla cognominizzazione non solo dei figli matrimoniali, ma anche di quelli nati fuori del matrimonio e riconosciuti contestualmente dai genitori e di quelli destinatari di sentenza di adozione parentale, ai sensi del Titolo I della l. n. 184 del 1983.
Tale previsione aveva passato indenne un primo vaglio di costituzionalità, avendo ritenuto la Consulta che il limite all’uguaglianza tra i coniugi fosse giustificato dall’esigenza di salvaguardare l’unità della famiglia , ma in una più recente occasione la Consulta non aveva mancato di evidenziare come «l’attuale sistema di attribuzione del cognome (fosse) retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto romano della famiglia, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna», e si ponesse in contrasto con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia. La declaratoria di incostituzionalità fu allora evitata solo in quanto l’accoglimento della questione avrebbe lasciato «aperta tutta una serie di opzioni, che vanno da quella di rimettere la scelta del cognome esclusivamente a detta volontà – con la conseguente necessità di stabilire i criteri cui l’ufficiale dello stato civile dovrebbe attenersi in caso di mancato accordo – ovvero di consentire ai coniugi che abbiano raggiunto un accordo di derogare ad una regola pur sempre valida, a quella di richiedere che la scelta dei coniugi debba avvenire una sola volta, con effetto per tutti i figli, ovvero debba essere espressa all’atto della nascita di ciascuno di essi». Si richiedeva, in altri termini, una pronuncia che esulava dalle «rime obbligate» che confinano i poteri della Corte .
Corte[…]

The Constitutional Court has declared the unconstitutionality of several provisions of the Civil Code (Articles 237, 262 and 299) and Articles 33 and 34 of Presidential Decree No. 396/ 2000 providing for the automatic attribution of the paternal surname to legitimate children, also when the parents wish otherwise, in a case referred to it by the Court of Appeal of Genoa in which an Italian-Brazilian couple want to give their son both surnames, the maternal and paternal ones. The Constitutional Court held that the automatic attribution of paternal surnames is not consistent with the principle of equality between the sexes and violated the child’s constitutional right to his -or her- own personal identity.

STEFANELLI S. – Trascrizione dell’atto di nascita da gestazione per altri

Abstract

SOMMARIO: 1. Il diritto non è scritto sulle nuvole, ma sulla pelle di donne, uomini e bambini. – 2. Genitorialità biologica ed affettività. – 3. Nascita da gestazione per altri e valutazione dell’interesse del minore.

1. Il diritto non è scritto sulle nuvole, ma sulla pelle di donne, uomini e bambini
La lettura della decisione resa dalla Corte d’Appello tridentina, memori delle ragioni che sostennero non molti anni or sono le ragioni che sostennero l’opposta soluzione offerta dalla Corte di Cassazione alla questione della trascrivibilità dell’atto di nascita da gestazione per altri realizzata all’estero , suscita la riflessione che Paolo Grossi dedicò alla storia del diritto, ricordando che, «al di sotto dei tanti momenti autonomi di cui la storia è composta, c’è una linea che si distende unitaria, perché il diritto è vita, non è scritto sulle nuvole ma sulla pelle degli uomini» . I «grandi problemi della vita» che disegnano questo continuum sono personificati da alcuni bambini, nati in Paesi che ammettono e disciplinano la gestazione per altri, partoriti da donne che non hanno mai avuto intenzione di riconoscerli come propri, e generati in vitro, per la realizzazione del progetto procreativo di una coppia italiana. Elementi distintivi sono i rispettivi Stati di nascita (l’Ucraina per il caso esaminato dalla S.C., l’Ontario per quello giudicato a Trento), la continuità biologica con uno dei genitori intezionali (assente nel primo caso, e presente nel secondo), e la composizione della coppia (formata da persone di sesso diverso nella vicenda più risalente, dello stesso sesso in quella in commento). Radicalmente diverso è, allo stato, l’epilogo giudiziario: avendo ritenuto che il riconoscimento dell’atto di nascita formato in Ucraina contrastasse con l’ordine pubblico, la S.C. confermò infatti la decisione di separare il minore dalla coppia, per avviarlo all’adozione secondo la disciplina della l. n. 184/1983, secondo la procedura semplificata dettata dall’art. 11 della stessa per i bambini cui non sia costituito alcuno status filiations. Al contrario, la Corte d’Appello di Trento ha ordinato la trascrizione provvedimento con cui le autorità canadesi riconoscevano ai due uomini la paternità dei gemelli, ai quali era originariamente stato riconosciuto lo status solo nei confronti del padre genetico.[…]

The Court of Appeal of Trento decided that two gay partners should be legally recognised as the fathers of two surrogate children, not just the parent who is biologically related, because parental relationships should not be determined only by the biological link. «On the contrary, one must consider the importance of parental responsibility, which is manifested in the conscious decision to raise and care for the child». The consequences of the violation of the rules set forth in Law N. 40 of 2014 (who prevents couples from using a surrogate mother) «committed by adults should not fall back on the new born». The Court relied on the recent judgment of the Italian Supreme Court n. 19599/2016, to assert that a child’s right to the continuity of the status lawfully acquired abroad is grounded on on Art. 8 of the ECHR and on Art. 3 and Art. 8 of the United Nations Convention on the Rights of the Child, provisions designed to grant that all actions concerning the child must be based on his or her best interests.

STEFANELLI S.-Interesse superiore del minore nato da gestazione per altri

Abstract

In the case of Paradiso and Campanelli v. Italy, on January 27th 2015, the ECHR decided that a child born by surrogacy abroad and social parents enjoy protection of the right to family life.

Article 8 of the Convention protect their right to private and family life even though the surrogacy is forbidden in Italy, and without genetic link between child and parents, in force of a de facto family life, after a period of cohabitation of eight months. The Court concluded that Italy could not taking the child away from the foster parents, because the public order cannot violate the best interest of the child to remain with his foster family.

1. La decisione. Una coppia di coniugi italiani, constatata l’incapacità di generare anche attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita ed ottenuta la dichiarazione di idoneità all’adozione di minori, si rivolge ad una società russa perché, generato in vitro un embrione attraverso l’unione dei gameti dell’uomo con quelli di una donatrice anonima, lo impianti in una madre surrogata.

Alla nascita del bambino, il 27 febbraio 2011, in conformità con la legislazione nazionale, la puerpera sottoscrive una dichiarazione di rinuncia a qualsiasi pretesa nei suoi confronti, e viene formato un atto di nascita che indica come genitori i coniugi italiani. […]

STEFANELLI S. – Adozione di minori e diritto di crescere nella propria famiglia

Abstract

1. Le decisioni. Tutte riferite alla dichiarazione di adottabilità ed all’allontanamento del minore dalla propria famiglia di origine, le decisioni in commento si incentrano sull’accertata violazione delle obbligazioni negative e positive di cui l’art. 8 CEDU grava gli Stati a protezione dell’interesse superiore del minore, inteso nella sua accezione relazionale come diritto a conservare il rapporto in atto con i propri genitori e coi parenti, salvo che ciò comporti un rischio alla salute psico-fisica del bambino o alla sua equilibrata crescita.

Deriva che l’astratta possibilità che al minore siano offerte condizioni di vita migliori da parte di famiglia diversa dalla propria non giustifica la recisione del legame familiare, mentre impone agli Stati di attivarsi per consentire ai genitori di garantire ai figli un contesto più favorevole alla loro educazione. Dal precetto la Corte deriva l’obbligo delle istituzioni statali di astenersi, fuori da tali condizioni, dall’impedire l’ordinario svolgersi della vita familiare, disponendo (Zhou c. Italia) l’allontanamento del minore e la sua collocazione presso altra famiglia o ente, ma anche quello di porre in atto misure concrete per conservare o ricostruire la relazione genitori-figli, che realizza il diritto degli adulti ad esercitare la responsabilità da generazione in funzione, comunque, della protezione del soggetto debole e massimamente bisognoso di tutela che è il minore.

In questi termini, costituisce indebita ingerenza nel diritto alla vita privata e familiare della madre, l’affidamento temporaneo e la dichiarazione di adottabilità del figlio di donna che versava in condizioni di indigenza ma conservava un ruolo genitoriale attivo e positivo, per non aver ottemperato all’obbligo di mettere in atto iniziative concrete più incisive al fine di garantire l’interesse del minore […]

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