Taggato: Diritto al rispetto della vita privata e familiare

STEFANELLI S.-Interesse superiore del minore nato da gestazione per altri

Abstract

In the case of Paradiso and Campanelli v. Italy, on January 27th 2015, the ECHR decided that a child born by surrogacy abroad and social parents enjoy protection of the right to family life.

Article 8 of the Convention protect their right to private and family life even though the surrogacy is forbidden in Italy, and without genetic link between child and parents, in force of a de facto family life, after a period of cohabitation of eight months. The Court concluded that Italy could not taking the child away from the foster parents, because the public order cannot violate the best interest of the child to remain with his foster family.

1. La decisione. Una coppia di coniugi italiani, constatata l’incapacità di generare anche attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita ed ottenuta la dichiarazione di idoneità all’adozione di minori, si rivolge ad una società russa perché, generato in vitro un embrione attraverso l’unione dei gameti dell’uomo con quelli di una donatrice anonima, lo impianti in una madre surrogata.

Alla nascita del bambino, il 27 febbraio 2011, in conformità con la legislazione nazionale, la puerpera sottoscrive una dichiarazione di rinuncia a qualsiasi pretesa nei suoi confronti, e viene formato un atto di nascita che indica come genitori i coniugi italiani. […]

STEFANELLI S. – Adozione di minori e diritto di crescere nella propria famiglia

Abstract

1. Le decisioni. Tutte riferite alla dichiarazione di adottabilità ed all’allontanamento del minore dalla propria famiglia di origine, le decisioni in commento si incentrano sull’accertata violazione delle obbligazioni negative e positive di cui l’art. 8 CEDU grava gli Stati a protezione dell’interesse superiore del minore, inteso nella sua accezione relazionale come diritto a conservare il rapporto in atto con i propri genitori e coi parenti, salvo che ciò comporti un rischio alla salute psico-fisica del bambino o alla sua equilibrata crescita.

Deriva che l’astratta possibilità che al minore siano offerte condizioni di vita migliori da parte di famiglia diversa dalla propria non giustifica la recisione del legame familiare, mentre impone agli Stati di attivarsi per consentire ai genitori di garantire ai figli un contesto più favorevole alla loro educazione. Dal precetto la Corte deriva l’obbligo delle istituzioni statali di astenersi, fuori da tali condizioni, dall’impedire l’ordinario svolgersi della vita familiare, disponendo (Zhou c. Italia) l’allontanamento del minore e la sua collocazione presso altra famiglia o ente, ma anche quello di porre in atto misure concrete per conservare o ricostruire la relazione genitori-figli, che realizza il diritto degli adulti ad esercitare la responsabilità da generazione in funzione, comunque, della protezione del soggetto debole e massimamente bisognoso di tutela che è il minore.

In questi termini, costituisce indebita ingerenza nel diritto alla vita privata e familiare della madre, l’affidamento temporaneo e la dichiarazione di adottabilità del figlio di donna che versava in condizioni di indigenza ma conservava un ruolo genitoriale attivo e positivo, per non aver ottemperato all’obbligo di mettere in atto iniziative concrete più incisive al fine di garantire l’interesse del minore […]

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