Taggato: Processo penale e diritti sovranazionali

NULLO L. – De Giorgi c. Italia: Strasburgo condanna ancora una volta l’Italia per la mancata protezione delle vittime di violenza domestica

Abstract

The European Court of Human Rights, with the sentence G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia, has recognized a violation of art. 3 C.e.d.u., both from a substantive and procedural point of view, as the Italian State has not carried out adequately in-depth investigations into the facts of abuse in the family complained of by the applicant. […]

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la sentenza De Giorgi c. Italia, ha riconosciuto una violazione dell’art. 3 C.e.d.u., sia sotto il profilo sostanziale che procedurale, in quanto lo Stato italiano non ha svolto indagini adeguatamente approfondite circa i fatti di maltrattamenti in famiglia, violenza e minaccia lamentati dalla ricorrente.
Prima di ripercorrere gli snodi motivazionali della sentenza pare opportuno effettuare una breve ricostruzione del caso concreto. La ricorrente ha fatto ricorso a Strasburgo lamentando una mancata protezione da parte delle autorità nazionali per eventi di violenza domestica commessi da parte del suo coniuge

NULLO L. – Il caso Viola c. Italia: verso il tramonto dell’ergastolo ostativo?

Abstract

The European Court of Human Rights, with the sentence Viola v. Italy, established the incompatibility of perpetual life imprisonment with art. 3 C.E.D.U., according to which «no one can be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment». […]

Con una sentenza particolarmente attesa, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha sancito l’incompatibilità dell’ergastolo ostativo con l’art. 3 C.E.D.U., in base al quale «nessuno può essere sottoposto a tortura né a trattamenti inumani o degradanti».
Oggetto di censura è stata l’equazione teorica tra rifiuto di collaborare e presunzione assoluta di pericolosità del condannato, cioè proprio la nota più caratterizzante l’ergastolo ostativo, ritenuta contraria alla finalità risocializzante della pena.
Corte EDU, sent. 13 giugno 2019, Viola c. Italia, in www.echr.coe.int. […]

PELLI L. – Obbligo di motivazione e declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione: cerchi concentrici o prospettive conflittuali? La Corte EDU condanna l’Italia

Abstract

With this judgment, the ECHR condemned Italy for violation of the rules of procedural fairness. In particular, the applicant complained about the failure of the Italian Court of Cassation to take a position on a point, which he considered decisive for the purposes of his defence, namely the retroactive application of the most unfavourable criminal law, which precluded Mr. Felloni from having the generic mitigating circumstances recognized. Having acknowledged this lack of motivation, the Court of Strasbourg found that the decision of the Italian Court of Last Instance is a violation of the fundamental principle of the obligation to state the reasons, therefore unfair. […]

La Corte EDU, pronunciandosi su un ricorso sollevato da un cittadino italiano processato per guida in stato di ebbrezza, ha condannato l’Italia all’unanimità per violazione dei principi di equità processuale convenzionale in quanto la Corte di cassazione interna ha del tutto omesso di pronunciarsi su di un motivo del ricorso di non scarsa importanza. Tale arresto interpretativo della Corte di Strasburgo offre la possibilità di svolgere alcune considerazioni sull’equità processuale declinata insieme all’estremo rilievo dell’obbligo di motivazione. […]

NULLO L. – Il caso Tondo c. Italia: una prima condanna in appello è possibile solo previa riassunzione delle prove decisive.

Abstract

The European Court of Human Rights, with the sentence Tondo v. Italy, has returned to rule on the renewal of the hearing instruction, reiterating that the right to a fair trial requires that a first conviction of the accused on appeal can only be reached after the resumption of decisive evidence. […]

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la sentenza Tondo c. Italia, è tornata a pronunciarsi in materia di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, ribadendo che il diritto ad un processo equo esige che ad una prima condanna dell’imputato in appello si possa pervenire solo previa riassunzione delle prove decisive. È stato quindi affermato ancora una volta il principio secondo cui il giudice di appello che intenda affermare la responsabilità penale di un imputato prosciolto in primo grado, in virtù dell’art. 6 CEDU, è tenuto ad un esame diretto delle fonti di prova risultate “decisive”, vale a dire dei testimoni le cui dichiarazioni hanno determinato l’assoluzione. […]

Rassegna della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo Anno 2020 (Sezione: Processo penale e diritti sovranazionali)

Abstract

GENNAIO ART. 6. Corte Eur. Dir. Uomo, sez. III, 14 gennaio 2020, Khodorkovsky e Lebedev c. Russia. [Equità processuale – prova scientifica – neutralità della perizia – cross examination – consulente tecnico di parte] A seguito di due condanne per evasione fiscale, appropriazione indebita e riciclaggio, i ricorrenti, azionisti di una società operante nel settore petrolifero, hanno effettuato un ricorso a Strasburgo lamentando di essere stati vittime di un processo iniquo. In particolare, nel ricorso essi hanno messo in risalto come i giudici nazionali abbiano fondato la condanna su relazioni peritali raccolte durante le indagini preliminari, senza però permettere il contraddittorio sull’oggetto di dette relazioni in fase processuale. In effetti, ai ricorrenti non è stata concessa la nomina di consulenti tecnici di parte, in quanto i giudici hanno ritenuto che i periti nominati fornissero un quadro probatorio più che sufficiente per pervenire ad una decisione. La Corte EDU, adita sul punto, ha accolto il ricorso riconoscendo una violazione del principio processuale della parità delle armi. È stato infatti sottolineato come il plesso delle garanzie di cui all’art. 6 della Convenzione – tra cui si iscrive il diritto di ogni parte del processo a contro-esaminare i testimoni che rendono dichiarazioni loro sfavorevoli – debba estendersi anche alla c.d. prova scientifica. […]

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