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SARTARELLI S. – Pena detentiva e diffamazione a mezzo stampa: si resta in attesa

Abstract

L’ordinanza della Corte Costituzionale – Le brevi osservazioni che seguono derivano dalla constatazione di un nuovo “modo di fare” della nostra Corte Costituzionale che ha deciso, nuovamente, di avvalersi della tecnica dell’incostituzionalità differita, e lo ha fatto, nuovamente, in relazione ad una tematica di diritto penale. Infatti, sulla base di quanto già accaduto per il caso Cappato (in tema di aiuto al suicido), la Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 132/2020 (nell’udienza del 9 giugno), depositata il 26 giugno 2020, ha concesso un anno di tempo al Parlamento per modificare la normativa penalistica che disciplina il reato di diffamazione a mezzo stampa, al fine di renderla conforme alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e, di fatto, alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.[…]

By the ordinance n. 132/2020, the Constitutional Court has operated with the mechanism of deferred unconstitutionality, granting a time period to the Parliament to re-evaluate the delicate balance between the protection of reputation and the press freedom, in the line with the case law of the Court of Strasbourg. In this short text, will be examined mainly the italian sanction treatment for the crime of defamation in the press in relation to the criteria of Article 10 of the ECHR.[…]

 

SARTARELLI S. – Il caso Provenzano e il diritto di (umanamente) morire

Abstract

 Premettendo che…. – In un clima socio-politico come quello attuale, contrassegnato da diffusi sentimenti di violenza e da risentimenti sovranisti marcatamente anti-europeisti, una sentenza della Corte EDU come quella in esame che addirittura “si è permessa” di intervenire sulla problematica, tutta italiana, del trattamento penitenziario dei mafiosi non poteva che essere accolta da sdegnate polemiche. In realtà, la Corte Europea dei Diritti Umani, “dei Diritti Umani” appunto, si è limitata a sottolineare come l’umanità della pena, o meglio, l’umanità (-dignità) della morte durante l’esecuzione di una pena detentiva possa patire un giustificato indebolimento solo in presenza di comprovate e giudizialmente motivate ragioni di sicurezza.

Più in particolare, la Corte EDU con la sentenza del 25 ottobre 2018 (ricorso n. 55080/13, Provenzano c. Italia) ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 3 Cedu ovvero per la contrarietà al divieto di pene o trattamenti inumani e degradanti del solo ultimo decreto di proroga del regime carcerario differenziato previsto dall’art. 41 bis ord. penit. (quello del 23 marzo 2016), emesso nei confronti del detenuto Bernardo Provenzano senza una congrua valutazione dell’intervenuto, ulteriore, deterioramento delle sue funzioni cognitive. […]

In a political climate such as the current one, marked by feelings of violence and markedly anti-European resentments, the sentence ruled  by the ECHR in the case of Provenzano which intervened on the Italian problem of the mafia prison treatment could only be accepted from strong controversy. However, the European Court of Human Rights has limited itself to underlining how the principle of the punishment humanity and its execution can suffer a justified weakening only in the presence of proven and justified security reasons..

 

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