Autore: Rosella Alunni

NULLO L. – Il caso Tondo c. Italia: una prima condanna in appello è possibile solo previa riassunzione delle prove decisive.

Abstract

The European Court of Human Rights, with the sentence Tondo v. Italy, has returned to rule on the renewal of the hearing instruction, reiterating that the right to a fair trial requires that a first conviction of the accused on appeal can only be reached after the resumption of decisive evidence. […]

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la sentenza Tondo c. Italia, è tornata a pronunciarsi in materia di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, ribadendo che il diritto ad un processo equo esige che ad una prima condanna dell’imputato in appello si possa pervenire solo previa riassunzione delle prove decisive. È stato quindi affermato ancora una volta il principio secondo cui il giudice di appello che intenda affermare la responsabilità penale di un imputato prosciolto in primo grado, in virtù dell’art. 6 CEDU, è tenuto ad un esame diretto delle fonti di prova risultate “decisive”, vale a dire dei testimoni le cui dichiarazioni hanno determinato l’assoluzione. […]

Rassegna della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo Anno 2020 (Sezione: Processo penale e diritti sovranazionali)

Abstract

GENNAIO ART. 6. Corte Eur. Dir. Uomo, sez. III, 14 gennaio 2020, Khodorkovsky e Lebedev c. Russia. [Equità processuale – prova scientifica – neutralità della perizia – cross examination – consulente tecnico di parte] A seguito di due condanne per evasione fiscale, appropriazione indebita e riciclaggio, i ricorrenti, azionisti di una società operante nel settore petrolifero, hanno effettuato un ricorso a Strasburgo lamentando di essere stati vittime di un processo iniquo. In particolare, nel ricorso essi hanno messo in risalto come i giudici nazionali abbiano fondato la condanna su relazioni peritali raccolte durante le indagini preliminari, senza però permettere il contraddittorio sull’oggetto di dette relazioni in fase processuale. In effetti, ai ricorrenti non è stata concessa la nomina di consulenti tecnici di parte, in quanto i giudici hanno ritenuto che i periti nominati fornissero un quadro probatorio più che sufficiente per pervenire ad una decisione. La Corte EDU, adita sul punto, ha accolto il ricorso riconoscendo una violazione del principio processuale della parità delle armi. È stato infatti sottolineato come il plesso delle garanzie di cui all’art. 6 della Convenzione – tra cui si iscrive il diritto di ogni parte del processo a contro-esaminare i testimoni che rendono dichiarazioni loro sfavorevoli – debba estendersi anche alla c.d. prova scientifica. […]

VANNUCCINI S. – Gli effetti dello scenario emergenziale SARS-CoV-2 sulle condizioni di vita dei minori di età: evidenze di una overview

Abstract

Una ragionata panoramica,  basata su un approccio strutturato alla ricerca nella letteratura empirica, delle conseguenze  sulle condizioni di vita dei minori di età causate dall’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Based on a structured approach to research in the empirical literature, this reasoned overview is dedicated to the consequences produced on the living conditions of minors by the health emergency resulting from the spread of the SARS-CoV-2 infection.. […]

PIERONI S. – Il respingimento alla frontiera come espulsione collettiva, non configurabile in caso di “condotta colpevole” degli stranieri.

Abstract

La Grande Chambre nella sentenza N.D. e N.T. c. Spagna esclude i ricorrenti dal campo di tutela del divieto di espulsioni collettive (art. 4 Prot. IV) non potendosi considerare ‘collettiva’ la loro espulsione in forza di molteplici argomentazioni. Determinante è la ‘condotta colpevole’ dello straniero la cui interpretazione, nella sentenza indicata, assume ampia portata, non più limitata alla violazione dell’obbligo di cooperazione configurata dalla precedente giurisprudenza della Corte.[…]

The  Eur.Court of Human Rights (Grand Chamber) in the case of N.D. and N.T. v. Spain excludes the applicants from the field of protection of the prohibition of collective expulsions (Article 4 Prot. IV) since their expulsion cannot be considered ‘collective’ on the basis of multiple arguments. The decisive factor is the ‘guilty conduct’ of the foreigner, whose interpretation, in the sentence indicated, assumes wide scope, no longer limited to the violation of the obligation of cooperation set up by the previous case law of the Court.[…]

SARTARELLI S. – Pena detentiva e diffamazione a mezzo stampa: si resta in attesa

Abstract

L’ordinanza della Corte Costituzionale – Le brevi osservazioni che seguono derivano dalla constatazione di un nuovo “modo di fare” della nostra Corte Costituzionale che ha deciso, nuovamente, di avvalersi della tecnica dell’incostituzionalità differita, e lo ha fatto, nuovamente, in relazione ad una tematica di diritto penale. Infatti, sulla base di quanto già accaduto per il caso Cappato (in tema di aiuto al suicido), la Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 132/2020 (nell’udienza del 9 giugno), depositata il 26 giugno 2020, ha concesso un anno di tempo al Parlamento per modificare la normativa penalistica che disciplina il reato di diffamazione a mezzo stampa, al fine di renderla conforme alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e, di fatto, alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.[…]

By the ordinance n. 132/2020, the Constitutional Court has operated with the mechanism of deferred unconstitutionality, granting a time period to the Parliament to re-evaluate the delicate balance between the protection of reputation and the press freedom, in the line with the case law of the Court of Strasbourg. In this short text, will be examined mainly the italian sanction treatment for the crime of defamation in the press in relation to the criteria of Article 10 of the ECHR.[…]

 

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